Competenze
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE DEL COMUNE DI SANREMO
Articolo 1
(Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)
1. Nell’ambito del Comune di Sanremo è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato “Garante”, quale organo monocratico, che opera con i compiti previsti dal presente regolamento, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, al fine di contribuire a garantire, nel rispetto dei principi di cui agli Art. 2, 3 e 4 della Costituzione, i diritti fondamentali di tali persone.
2. Il “Garante” istituito dal Comune di Sanremo, può divenire “Garante” anche dei Comuni limitrofi, qualora ritengano avvalersene con apposito atto di nomina.
3. Le presenti disposizioni disciplinano l’esercizio delle funzioni del “Garante”, i requisiti e le modalità per la nomina dello stesso, nonché i profili operativi della sua attività.
Articolo 2
(Nomina e durata)
1. Il Sindaco nomina il Garante fra persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero nelle attività sociali, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale.
2. Il Garante dura in carica 4 anni e non è rieleggibile.
3. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni che rendono incompatibile il mantenimento della carica.
4. Il Garante è un organo monocratico. L’incarico è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. È altresì incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato, nonché con cariche pubbliche elettive.
Articolo 3
(Compiti del Garante)
1. Il Garante, in collaborazione con l'amministrazione comunale, per quanto di competenza, con l’amministrazione della giustizia e con gli operatori della comunità carceraria e/o con le loro organizzazioni rappresentative (direttori degli istituti penitenziari; educatori; psicologi o criminologi; assistenti sociali; medici penitenziari; membri dell'equipe multidisciplinare del Ser.D.; insegnanti e operatori della formazione professionale; cappellani e altri ministri di culto; volontari; agenti di Polizia Penitenziaria; avvocati difensori), informa la sua attività ai principi di trattamento codificati nella legge sull'ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all'umanità, al rispetto della dignità della persona, all'assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, a modelli che favoriscano l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione ed al fine del reinserimento sociale, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati, fermo restando:
- che ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali ed è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno;
- che negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà;
- che non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari;
- che il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva;
- che i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla legge sull'ordinamento penitenziario anche se si trovano in stato di interdizione legale.
2. In particolare Il Garante:
a) promuove l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale e residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Sanremo con particolare riferimento ai diritti fondamentali per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell’umanizzazione della pena detentiva;
c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici, in particolare con l’Assessorato e la Commissione consiliare competenti in materia di servizi e politiche sociali, per l’esercizio dei compiti di cui alla lettera a);
d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via formale, alla sua attenzione che riguardino la violazione di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione;
e) promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici territoriali del Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione;
f) promuove forme di collaborazione con le Università nonché con il mondo del volontariato, dell’associazionismo e del privato sociale sanremese che opera in campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone private della libertà personale.
g) collabora con il Garante Nazionale e Regionale nello svolgimento dei compiti previsti dal Codice di Autoregolamentazione.
3. Il Garante adempie ai propri compiti con indipendenza, imparzialità e professionalità, rispettando i principi guida di cui all’articolo 5 del Codice di Autoregolamentazione e nel rispetto dei principi del Codice Etico del Garante Nazionale.
Articolo 4
(Relazione agli Organi del Comune)
1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e di richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’art.3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. Il Garante ha l’obbligo di redigere una relazione annuale che presenterà al Consiglio Comunale alla presenza degli organismi cittadini per i problemi penitenziari e alle Associazioni del Terzo Settore impegnate statutariamente nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.
Articolo 5
(Sede e indennità)
1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comune assicura al Garante un’idonea sede, individuata in base alle disponibilità, presso gli uffici del Settore Ambito Sociale.
2. La carica di Garante è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l’esercizio delle proprie funzioni nel limite massimo annuale di Euro 2000,00 a carico del bilancio comunale.
Articolo 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
Allegati
Contatti Utili
Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2025, 13:31